In sintesi

  • Il 2026 è un anno di passaggio: il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, si applica in via generale dal 12 agosto 2026, ma l’applicazione è progressiva e parte della legislazione secondaria necessaria è ancora in completamento.
  • Il regolamento non riguarda solo chi produce imballaggi: chi fa realizzare packaging con il proprio nome o marchio può rientrare nella figura di «fabbricante», con obblighi documentali propri.
  • Le tendenze che contano non sono estetiche: formati proporzionati al prodotto, progettazione per il riciclo valutata sull’intera confezione, riuso dove esiste un sistema reale, informazione più chiara.
  • La personalizzazione non è in discussione. Cambia il modo di progettarla: prima il formato e la struttura, poi la grafica e le finiture.

Quale parte del packaging stai ripensando?

Per anni il packaging è stato discusso soprattutto come tema di immagine: il colore giusto, la scatola che fa una bella figura, la shopper che si nota per strada. Dal 2026 entra in gioco un secondo piano, meno visibile ma più vincolante, che riguarda come l’imballaggio è progettato, di che cosa è fatto e quali documenti lo accompagnano.

Il contesto europeo aiuta a capire perché. Secondo Eurostat, nel 2023 nell’Unione europea sono stati generati 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, pari a 177,8 kg per abitante, con carta e cartone come frazione più consistente. Non significa che ogni confezione debba diventare minimale a qualunque costo: significa che riduzione, riciclabilità e funzionalità stanno entrando stabilmente nei criteri con cui aziende, distributori e clienti valutano gli imballaggi.

La domanda utile, quindi, non è quale sarà «il materiale vincente» del 2026. È quale combinazione di formato, struttura, materiale, stampa e uso reale permetta di proteggere il prodotto senza aggiungere complessità inutile — e che cosa, concretamente, un’azienda italiana debba verificare da qui in avanti.

Packaging personalizzato 2026 con scatola in cartone kraft, shopper in carta, sacchetto in tessuto, nastro ed etichette coordinati
Nel packaging 2026 formato, materiale, stampa e informazioni vanno progettati come parti dello stesso sistema.

Perché il 2026 è un anno di passaggio per il packaging europeo

La differenza più importante rispetto al passato è la forma della norma. Fino a oggi gli imballaggi erano disciplinati da una direttiva, che ogni Stato recepiva con tempi e interpretazioni proprie. Il PPWR è invece un regolamento: si applica direttamente in tutti gli Stati membri, alla stessa data e con lo stesso testo. Per chi vende o spedisce in più Paesi europei questo riduce la frammentazione, ma toglie anche i margini di adattamento nazionale a cui molte filiere erano abituate.

Dal 12 agosto 2026 si applicano in via generale le disposizioni che non hanno una data successiva specifica. Per il fabbricante questo comprende la procedura di valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE. Le FAQ della Commissione pubblicate in agosto chiariscono inoltre che, per gli imballaggi immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026, si applicano gli obblighi dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6: identificazione dell’imballaggio tramite tipo, lotto, numero di serie o elemento equivalente e indicazione dei dati del fabbricante secondo le modalità previste dal regolamento. Sul fronte delle sostanze vanno tenute distinte le prescrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente da quelle specifiche sulle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Dal 12 agosto 2026 si applica anche il quadro PPWR della responsabilità estesa del produttore (EPR), ma «fabbricante» e «produttore» non sono sinonimi ai fini del regolamento. Gli obblighi EPR vanno verificati in base al ruolo dell’operatore, allo Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a diventare rifiuto e al sistema nazionale applicabile. Il PPWR prevede registri nazionali dei produttori, non una registrazione unica europea; la loro piena operatività segue il calendario dell’articolo 44 e dei relativi atti di esecuzione. In Italia vanno quindi verificati gli adempimenti applicabili anche nel quadro CONAI.

Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento per favorire un’applicazione uniforme del regolamento, che ha chiarito diversi punti rimasti ambigui nel testo. È una delle fonti da tenere d’occhio, perché parte del quadro operativo si sta ancora componendo.

Aggiornamento del 13 agosto 2026: il 3 agosto la Commissione ha pubblicato una nuova edizione delle FAQ sul PPWR e l’11 agosto ha confermato l’avvio dell’applicazione dal 12 agosto. Nella stessa comunicazione ha ribadito il carattere progressivo del calendario: etichettatura armonizzata dal 2028 e, dal 2030 o dalle successive scadenze previste dalle singole disposizioni, misure su riciclabilità, contenuto riciclato, spazio vuoto e determinati formati monouso. La Commissione ha inoltre indicato che il lavoro sulla legislazione secondaria necessaria è ancora in corso.

Chi è il «fabbricante» secondo il regolamento

È il passaggio che sorprende più spesso chi acquista packaging, ed è quello da capire per primo. Il regolamento non definisce «fabbricante» solo chi materialmente produce l’imballaggio: rientra nella definizione anche chi fa progettare o fabbricare un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dalla presenza di altri marchi sulla confezione. Un negozio che fa stampare le proprie shopper con il logo, o un’azienda che fa produrre scatole personalizzate per le proprie spedizioni, deve quindi verificare la propria posizione e non può dare per scontato che gli adempimenti riguardino soltanto il fornitore.

Esiste una deroga rilevante per le realtà più piccole. Se chi fa realizzare l’imballaggio con il proprio marchio rientra nella definizione europea di microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro, è il fornitore a essere considerato fabbricante. Analogamente, un importatore o un distributore che immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio assume gli obblighi del fabbricante. È una materia in cui la posizione di ciascuna azienda va valutata caso per caso.

Nota normativa: questo articolo offre un orientamento generale e non sostituisce una verifica legale o tecnica sul singolo prodotto. Gli obblighi possono cambiare in base alla funzione dell’imballaggio, al materiale, al settore, al mercato di destinazione e al ruolo ricoperto nella filiera.

Le scadenze da distinguere

Il calendario del PPWR è progressivo, e confondere le date del 2026 con quelle del 2030 è l’errore più diffuso in questi mesi. Diverse prescrizioni di cui si parla molto — classi di riciclabilità, percentuali di riciclato, limite allo spazio vuoto — non scattano ad agosto 2026, e alcune hanno clausole mobili legate agli atti attuativi.

Quando Cosa si applica Chi tocca da vicino
12 agosto 2026 Applicazione generale: valutazione della conformità, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE; identificazione dell’imballaggio e dati del fabbricante ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 5 e 6; prescrizioni sulle sostanze, comprese le restrizioni PFAS per il contatto alimentare; quadro EPR, con registrazione, comunicazione e contribuzione da verificare per ruolo e Stato membro Chi produce, importa o immette imballaggi sul mercato con il proprio marchio
12 febbraio 2027 Nel settore HORECA, sistema che consenta ai consumatori di portare un proprio contenitore per bevande calde o fredde e alimenti pronti venduti da asporto Bar, ristorazione, HORECA e take away
12 febbraio 2028 Compostabilità industriale per gli imballaggi previsti dal regolamento e per le etichette adesive su frutta e verdura; adozione della metodologia per calcolare lo spazio vuoto; per gli imballaggi per la vendita, riduzione dello spazio vuoto al minimo necessario per funzionalità e protezione Torrefazioni, ortofrutta, food e chi riempie imballaggi per la vendita
12 agosto 2028 Etichettatura armonizzata europea: dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione pertinenti, se questa data è successiva. Nella fase transitoria restano da applicare le regole nazionali vigenti; al controllo del 13 agosto 2026 la Commissione indicava ancora in corso il lavoro sulla legislazione secondaria necessaria Chi stampa confezioni ed etichette destinate al consumatore
1° gennaio 2030
o successive scadenze legate agli atti attuativi
Criteri armonizzati di progettazione per il riciclo e classi di prestazione A, B, C; contenuto minimo di riciclato nelle parti in plastica; limite massimo del 50% di spazio vuoto per imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce; divieti su determinati formati monouso elencati nell’Allegato V Tutta la filiera

Un dettaglio poco intuitivo del limite allo spazio vuoto: i materiali di riempimento — cuscini d’aria, trucioli, carta accartocciata — sono conteggiati come spazio vuoto, non come contenuto. Riempire una scatola sovradimensionata non risolve il problema, lo sposta.

Le tendenze packaging 2026 che contano davvero per le aziende

Le tendenze utili non sono mode da applicare indistintamente. Sono direzioni che aiutano a prendere decisioni più solide su costi, logistica, conformità e percezione del marchio — e che restano valide anche per chi non ha obblighi diretti.

1. Ridurre il superfluo senza ridurre la protezione

La prima direzione è il right sizing: un imballaggio proporzionato al prodotto, senza volumi e riempimenti non necessari. Nell’e-commerce significa progettare scatole più vicine alle dimensioni reali del contenuto; nel retail significa evitare doppi contenitori che non aggiungono protezione né valore; nel regalo significa distinguere tra spazio scenografico intenzionale e volume semplicemente vuoto.

Chi spedisce lo sa già per un motivo economico, prima che normativo: il peso volumetrico dei corrieri penalizza da anni chi spedisce aria. La regola pratica è progettare prima il formato e solo dopo decidere come decorarlo.

2. Progettare per il riciclo, non limitarsi a dichiarare il materiale

Dire che una scatola è «in carta» non descrive da solo il comportamento dell’intero imballaggio. Contano la struttura completa, gli accoppiamenti, gli adesivi, le finestre, le plastificazioni, gli inserti, le chiusure e la possibilità di separare i diversi elementi.

Ridurre il numero di materiali o progettare componenti facilmente separabili può facilitare la raccolta e il riciclo, ma non equivale automaticamente a un imballaggio riciclabile: anche una confezione apparentemente monomateriale può contenere rivestimenti, trattamenti barriera, inchiostri o componenti non separabili. La riciclabilità va valutata sull’intera unità di imballaggio e sul sistema di raccolta e riciclo realmente disponibile nel mercato in cui la confezione verrà usata. I criteri tecnici armonizzati arriveranno progressivamente; nel frattempo la scelta prudente è ridurre le combinazioni non necessarie e chiedere indicazioni precise sulla composizione.

3. Riuso solo dove esiste un sistema che lo rende reale

Il riutilizzo acquista peso nella strategia europea, ma non basta rendere una confezione robusta e chiamarla riutilizzabile. Servono una funzione successiva credibile, una durata adeguata e, nei sistemi strutturati, modalità di raccolta, restituzione, pulizia e nuova immissione.

Per la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane l’effetto immediato è più culturale che operativo: il monouso resta legittimo dove garantisce igiene, protezione o presentazione, ma va giustificato invece che dato per scontato. Nella pratica commerciale il riuso più semplice è quello che il cliente fa da sé — una shopper resistente che rientra in circolazione decine di volte lavora esattamente in questa direzione, come già emergeva parlando di shopper e buste nel formato giusto per il retail.

4. Informazione più chiara ed etichette in transizione

Qui serve prudenza operativa. Nella fase transitoria restano applicabili le regole italiane oggi vigenti. Il PPWR prevede un’etichetta armonizzata europea con informazioni sulla composizione dei materiali a partire dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione pertinenti, se questa data è successiva. Al controllo del 13 agosto 2026, la Commissione dichiarava ancora in corso il lavoro sulla legislazione secondaria necessaria. Tradotto in decisioni d’acquisto: chi ristampa oggi confezioni ed etichette con impianti destinati a durare oltre il 2028 dovrebbe tenerne conto ed evitare tirature che potrebbero richiedere un successivo aggiornamento.

Cambia anche il linguaggio dei claim. Meglio evitare espressioni assolute come «100% green» o «completamente ecologico» quando non esiste una prova verificabile riferita all’intera confezione. Una comunicazione più precisa — materiale, percentuale riciclata quando attestata, certificazione, istruzioni di separazione, riduzione ottenuta — è più utile per i clienti e più solida davanti a una contestazione.

5. Packaging connesso: il QR code quando serve davvero

Il codice QR può estendere il packaging oltre lo spazio fisico disponibile: istruzioni di separazione, schede tecniche, tracciabilità, autenticazione, contenuti multilingua, assistenza, informazioni aggiornabili senza ristampare l’intera confezione. Il regolamento prevede etichette armonizzate e supporti dati digitali in casi e tempi specifici, ma non esiste un obbligo generale di QR code su ogni imballaggio nel 2026.

Per le aziende è comunque utile iniziare a costruire una gerarchia informativa più ordinata: sul packaging restano logo, informazioni essenziali e istruzioni immediatamente visibili; nel QR code entrano i contenuti più estesi, dinamici o multilingua; nella pagina collegata le informazioni devono essere aggiornate, leggibili da mobile e coerenti con il prodotto reale. Un codice che porta alla homepage generica raramente aggiunge valore; uno che spiega come separare i componenti o verifica l’autenticità svolge una funzione concreta.

Scatola in cartone kraft aperta con fascetta ed etichetta in carta separate, esempio di packaging con componenti separabili
Meno materiali diversi e componenti separabili aiutano, ma la valutazione riguarda l’intera confezione.
Confronto tra scatola sovradimensionata con carta di riempimento e scatola su misura con inserto per ridurre lo spazio vuoto
I materiali di riempimento contano come spazio vuoto: il formato giusto viene prima.

Che cosa cambia su stampa, finiture e contesti d’uso

Sul fronte della stampa, la tendenza più concreta per le aziende non è tecnologica ma gestionale: le tirature contenute e le varianti grafiche sono diventate più accessibili, e questo riduce il rischio di ritrovarsi a magazzino grandi quantità di packaging con informazioni o grafiche già superate. Vale soprattutto per versioni stagionali, campagne e assortimenti che cambiano. La scelta della tecnica resta però legata a quantità, materiale, colori e finiture: per confrontarle in modo specifico resta utile la guida alle tecniche di stampa per il logo.

Sul premium, la direzione più efficace è quella essenziale: precisione della struttura, apertura fluida, stampa pulita e poche finiture selezionate, valutate anche per compatibilità con il supporto e per la gestione a fine uso. Il valore percepito nel 2026 nasce dalle proporzioni corrette più che dall’aggiunta di strati.

Nel food, infine, vale un principio che precede qualunque tendenza estetica: sicurezza, idoneità documentata del materiale all’uso previsto e funzione vengono prima della grafica, e le dichiarazioni vanno supportate dalla documentazione pertinente. È un perimetro con regole proprie, che qui non approfondiamo; per il confezionamento della pasticceria abbiamo dedicato una guida specifica al packaging per pasticceria.

Errori frequenti in questa fase di transizione

  • Trattare il 12 agosto 2026 come la data in cui «tutto» diventa obbligatorio, e reagire con acquisti affrettati.
  • Dare per scontato che gli obblighi riguardino solo il fornitore, senza verificare se l’azienda rientri nella definizione di fabbricante.
  • Sostituire un materiale solo perché percepito come più sostenibile, senza verificare protezione, composizione completa e fine uso.
  • Ridurre il formato senza fare prove sul prodotto e sul trasporto.
  • Rifare la grafica adesso e doverla rifare di nuovo alla scadenza dell’etichetta armonizzata.
  • Confondere «riciclabile», «riciclato», «compostabile» e «riutilizzabile» nella comunicazione al cliente.

Come aggiornare il packaging aziendale, passo per passo

Non serve sostituire contemporaneamente tutte le confezioni. Un aggiornamento efficace parte dai formati più usati o dai punti in cui oggi si concentrano sprechi, danni o incoerenze.

  1. Mappa gli imballaggi che usi davvero. Elenca scatole, shopper, sacchetti, etichette, carta, inserti e materiali di riempimento con i volumi annui, distinguendo vendita, trasporto, e-commerce e regalo.
  2. Chiarisci il tuo ruolo e chiedi la documentazione. Verifica se la tua azienda rientra fra i fabbricanti perché il packaging porta il tuo marchio, e chiedi al fornitore quali documenti può mettere a disposizione per gli imballaggi che ti vende.
  3. Controlla formato e composizione dell’intera confezione. Verifica spazio vuoto, peso, presenza di accoppiamenti e possibilità di separare i componenti, oltre alla compatibilità con il prodotto.
  4. Scegli la tecnica di stampa sul volume reale. Confronta le opzioni disponibili in base a quantità, numero di versioni grafiche, frequenza di riordino e superficie da stampare.
  5. Progetta il sistema, non il singolo pezzo. Allinea scatola, shopper, etichetta e carta con una stessa regola di brand, lasciando a ogni elemento la propria funzione.

Cosa abbiamo osservato dal 2006 sulle forniture di packaging

Ogni volta che è cambiata una regola sugli imballaggi abbiamo visto due reazioni opposte: chi si è fermato aspettando chiarezza e chi ha rifatto tutto in fretta al primo annuncio. Quello che notiamo, indicativamente, è che se la cava meglio chi sta nel mezzo. E che molti problemi non nascono dal materiale scelto, ma dal fatto che formato, prodotto, stampa e utilizzo vengono decisi in momenti separati: una scatola graficamente corretta ma troppo grande, una shopper con una buona carta ma un formato poco adatto, un’etichetta bella ma difficile da applicare in produzione. I progetti più solidi partono dal flusso reale — che cosa contiene il packaging, chi lo prepara, come viaggia, che cosa vede il cliente e che cosa accade dopo l’uso. Quando queste domande vengono affrontate prima della grafica, anche la personalizzazione risulta più efficace.

Confronto packaging 2026: imballaggi eterogenei con plastica e riempitivi a sinistra, sistema coordinato in carta kraft a destra
A sinistra il packaging cresciuto per stratificazioni, a destra una fornitura pensata come sistema.

Le domande da fare al fornitore prima di ordinare

In questa fase la qualità di un fornitore si misura anche sulle risposte che sa dare prima dell’ordine. Sei domande sono sufficienti a capire con chi si sta parlando.

  • Quale struttura e quale grammatura sono adatte al peso, alla forma e al trasporto del prodotto?
  • Quali componenti compongono l’unità di imballaggio e possono essere separati?
  • Quali documenti accompagnano la fornitura per gli imballaggi che sto acquistando?
  • Il formato può essere ottimizzato per ridurre spazio vuoto e materiali di riempimento?
  • Le finiture incidono sulla gestione a fine uso o sulla possibilità di riciclo?
  • Quali claim posso comunicare al cliente e su quale documentazione si appoggiano?

Vale la pena impostare la fornitura come un insieme, non come acquisti separati. Se scatole, shopper, buste di carta personalizzate e materiali di chiusura vengono scelti nello stesso momento, è più semplice tenere coerenti materiali, formati e grafica — ed è anche il modo in cui l’imballaggio continua a fare il suo lavoro di comunicazione, come abbiamo visto parlando di packaging e unboxing e di fornitura coordinata. Quando i volumi si concentrano in poche settimane, come accade con il packaging delle festività, il vantaggio di aver deciso per tempo si vede tutto.

Shop for Shop è un’azienda italiana attiva dal 2006 e fornitore diretto di scatole di cartone personalizzate, buste e shopper bag, carta, etichette e soluzioni di confezionamento per aziende, negozi, professionisti ed enti in Italia e in oltre trenta Paesi europei, così che ogni scelta di imballaggio non venga gestita come un acquisto isolato, ma come parte di un sistema coerente di comunicazione del brand.

Fonti normative e istituzionali sul PPWR

Domande frequenti sulle tendenze packaging 2026

Che cos’è il PPWR e da quando si applica?
È il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026 in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale, sostituendo la precedente direttiva europea sugli imballaggi.

Il regolamento riguarda anche chi ordina packaging personalizzato con il proprio logo?
Può riguardarlo. Il regolamento considera «fabbricante» anche chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale. È prevista una deroga quando l’impresa che commissiona è una microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro. La posizione va valutata caso per caso.

Che cosa si applica dal 12 agosto 2026 e che cosa arriva più avanti?
Dal 12 agosto 2026 si applicano, tra gli altri, la valutazione della conformità con documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità, gli obblighi di identificazione dell’imballaggio e di indicazione del fabbricante previsti dall’articolo 15, le prescrizioni sulle sostanze e il quadro EPR, da verificare per ruolo e Stato membro. Criteri di progettazione per il riciclo, contenuto riciclato e limite massimo del 50% di spazio vuoto per imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce arrivano dal 1° gennaio 2030 o dalle successive scadenze previste dalle singole disposizioni; per gli imballaggi per la vendita, l’obbligo di ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario decorre dal 12 febbraio 2028.

Dal 12 agosto 2026 tutti gli imballaggi devono essere sostituiti?
No. Le FAQ della Commissione pubblicate in agosto chiariscono che gli imballaggi legalmente immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026, o prima della data di applicazione di una specifica disposizione, possono in generale restare sul mercato senza essere ritirati o richiamati. Per gli imballaggi già prodotti o presenti in magazzino ma non ancora immessi sul mercato, le FAQ prevedono inoltre soluzioni transitorie per gli obblighi di identificazione e dei dati del fabbricante; restano però da verificare i requisiti sostanziali applicabili al momento della successiva immissione sul mercato, comprese le restrizioni PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti.

Un imballaggio monomateriale è automaticamente riciclabile?
No. Ridurre il numero di materiali o rendere separabili i componenti aiuta, ma una confezione apparentemente monomateriale può contenere rivestimenti, adesivi, trattamenti barriera o parti non separabili. La valutazione riguarda l’intera unità di imballaggio e i sistemi di raccolta e riciclo realmente disponibili.

Quali sono le tendenze packaging 2026 più rilevanti per le aziende?
Formati proporzionati al prodotto, progettazione per il riciclo valutata sull’intera confezione, riuso dove esiste un sistema reale, informazione più chiara con etichette in transizione, uso mirato dei codici QR e finiture premium più selettive.

Come si riduce lo spazio vuoto negli imballaggi per e-commerce?
Si parte misurando prodotto, protezioni e percorso logistico, poi si selezionano pochi formati ben proporzionati. Inserti e riempitivi vanno usati solo quando servono a proteggere il contenuto, perché il riempimento non risolve un formato sovradimensionato. Il limite quantitativo del 50% riguarda imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce; per gli imballaggi per la vendita vale invece l’obbligo di minimizzazione dal 12 febbraio 2028.

Il QR code sarà obbligatorio su tutti gli imballaggi?
No, nel 2026 non esiste un obbligo generale per ogni imballaggio. Il regolamento prevede etichette armonizzate e supporti dati digitali in casi e tempi specifici. Un QR code volontario è utile quando offre informazioni concrete e aggiornate.